La legge disciplina l’istituto dei fondi di solidarietà (artt. 26-34 D.Lgs. 148/2015) al fine di assicurare una tutela ai lavoratori appartenenti a quei settori in cui non è previsto l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Spetta alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale stipulare accordi aventi ad oggetto la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. Detti fondi sono poi istituito e gestiti presso l’INPS.
Esistono diverse tipologie di fondi di solidarietà:
- Fondi di solidarietà bilaterale;
- Fondi di solidarietà “alternativi”;
- Fondi di solidarietà residuale che dal 2015 hanno preso in nome di Fondi di integrazione salariale (F.I.S.).
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Fondi di solidarietà bilaterali
In presenza di un fondo di solidarietà bilaterale (art. 26 D.Lgs. 148/2015) l’azienda, alla quale non si applicano le disposizioni in materia di CIG, è tenuta ad aderirvi al superamento della soglia occupazionale dei 5 dipendenti. In mancanza del fondo di solidarietà bilaterale, i datori di lavoro sono comunque obbligati a contribuire al fondo di integrazione salariale presso l’INPS.
I fondi di solidarietà bilaterale garantiscono diversi tipi di prestazioni in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Dette prestazioni consistono in:
- un assegno ordinario (art. 30 D.Lgs. 148/2015), erogato per un periodo massimo stabilito dai fondi ma non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e a cui si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- assegno di solidarietà (art. 31 D.Lgs. 148/2015), in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale e i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile e la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Il finanziamento di queste prestazioni è a carico per 1/3 del lavoratore e per 2/3 del datore di lavoro che versa anche un contributo addizionale in rapporto alle retribuzioni perse e in misura comunque non inferiore all’1,5%.
Tra le prestazioni erogate dai fondi rientra anche l’eventuale assegno straordinario (art. 26 c. 9 D.Lgs. 148/2015) per il sostegno del reddito riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. L’assegno straordinario è finanziato da un contributo versato dal datore di lavoro.
Fondi bilaterali alternativi
Per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative istituiscono i Fondi di solidarietà “alternativi” (art. 27 D.Lgs. 148/2015), che garantiscono le medesime prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale.
Il finanziamento delle suddette prestazioni è a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. L’art. 27 co. 5 prevede infatti un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo.
Fondi di solidarietà residuale o Fondi di integrazione salariale
Dal 2016 a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n° 94343/2016 il fondi di solidarietà residuale ha preso il nome di Fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015).
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno aderito ai fondi solidarietà bilaterali o ai fonti di solidarietà alternativi.
Il fondo di integrazione salariale garantisce a tutti i lavoratori l’assegno di solidarietà per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile elevate a 26 settimane per le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti, più un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.