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Fonti
Circolare INPS – Istituto nazionale previdenza sociale – 04/08/2020- n. 91
Legge – 27/12/2019, n.160 – Gazzetta Uff. 30/12/2019, n.304;
Decreto legislativo – 15/06/2015, n.81 – Gazzetta Uff. 24/06/2015, n.144;
Legge – 28/06/2012, n.92 – Gazzetta Uff. 03/07/2012, n.153
Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525.
Il DPR 1525/1963
Una particolare tipologia contrattuale è il di contratto a tempo determinato stipulato per lo svolgimento di attività stagionali che si distingue per una regolamentazione diversa dal contratto a tempo determinato “normale”.
Le attività stagionali sono quelle attività che vengono svolte solo in un determinato periodo dell’anno, ad esempio la vendemmia, la semina, le attività esercitate dalle aziende turistiche durante il periodo estivo ecc… Le diverse tipologie di attività stagionali sono indicate dal DPR 1525/1963 e dai CCNL, cui è demandata la possibilità di integrare il quadro normativo.
Sono in ogni caso considerati datori di lavoro stagionali quelli che abbiano durante l’anno, un periodo di chiusura al pubblico superiore a 70 giorni continuativi o inferiore a 120 giorni non continuativi.
Lavoro stagionale durata massima e Stop & Go
L’art. 19 del D.Lgs 81/2015 come modificato dal D.L. n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, fissa la durata massima del contratto a tempo determinato a 24 mesi. Tale limite, o il diverso limite previsto dai CCNL, non trova applicazione ai contratti a tempo determinato stagionali (art. 19 co. 2).
Tra le novità più importanti apportate dal Decreto Dignità c’è la reintroduzione delle causali. Infatti, qualora venga stipulato un contratto di durata superiore a 12 mesi, oppure venga rinnovato uno stesso contratto, è necessaria la presenza di determinate condizioni (c.d. causali art. 19 co. 1).
Ai contratti a tempo determinato stagionale non trova applicazione la suddetta disciplina, come si desume dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che tali contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19 co. 1.
Il lavoro a tempo determinato stagionale non vede applicato nemmeno il periodo minimo di pausa (del normale rapporto di lavoro a tempo determinato) tra un contratto e l’altro (c.d. Stop & Go) che è di 20 giorni, se il contratto scaduto (proroghe comprese) aveva durata superiore a 6 mesi, o di 10 giorni, se il contratto scaduto aveva durata pari o inferiore a 6 mesi.
Limiti al numero di lavoratori con contratto a tempo determinato stagionale
La legge, fissa anche un tetto massimo al numero di personale che l’azienda può assumere con contratto a tempo determinato, che è pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Questo limite non si applica ai contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. Ciò vale anche se il contratto collettivo applicato prevede differenti limiti, relativi alle assunzioni a termine, di lavoratori stagionali
Diritto di precedenza nelle nuove assunzioni nei contratti stagionali
Ai lavoratori a tempo determinato è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro, entro i 12 mesi successivi alla conclusione del contratto e con riferimento alle mansioni già svolte nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La stessa regola trova applicazione ai lavoratori stagionali seppur con alcune differenze: infatti il lavoratore stagionale godrà di un diritto di precedenza nelle nuove assunzioni purchè le stesse siano sempre a carattere stagionale. Tale diritto di precedenza dovrà inoltre espressamente richiamato nella lettera di assunzione ed essere esercitato entro 3 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Il contributo addizionale nel lavoro stagionale
La nuova normativa in materia di contratti a tempo determinato oltre ad aver confermato l’applicazione del contributo addizionale dell’1,4% a carico dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo determinato, ha anche stabilito che a partire dal 14/07/2018 detto contributo è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Tale novità non trova applicazione ai contratti a tempo determinato di lavoro stipulati per lo svolgimento di attività stagionali indicate dal DPR 1525/1963 e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 limitatamente ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2015.
Ciò vuol dire che il contributo addizionale troverà applicazione solo a quelle attività stagionali che non rientrano in quelle sopra indicate, anche se la normativa non è stata del tutto chiara sull’argomento.
A tale regola generale fanno eccezione i rapporti a termine con i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative entro il 31.12.2019: in tal caso non è dovuto né il contributo addizionale dell’1,4% né l’aumento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo (art. 2, co. 29, lett. b-bis, L. 28.6.2012, come modificato dall’art. 1, co. 13, L. 27.12.2019, n. 160).
È prevista in ogni caso la restituzione del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto.