Nell’ultima legge di bilancio (L. 145/2018) è stato istituito un fondo per rifinanziare per il biennio 2019-2020 il bonus sud. Le caratteristiche e i requisiti del bonus sono state invece disciplinate con il Decreto direttoriale ANPAL n. 178/2019.

Lo stesso decreto preveda l’applicazione del bonus solo alle assunzioni, a tempo indeterminato, effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019, escludendo quindi le assunzioni effettuate prima di detto periodo.

In un primo momento si è detto che ciò era stato fatto per la mancanza di fondi. Tuttavia, il 12 luglio 2019 l’ANPAL è intervenuta con un altro decreto, il n. 311, con il quale ha confermato che le disposizioni del decreto n. 178/2019 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 aprile 2019.

Il bonus trova applicazione solo ai datori di lavoro privati che operano in una delle regioni “svantaggiate” indicate dalla legge, ovvero: Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Rapporti incentivati dal bonus Sud

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 178/2019 sono incentivabili le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Il bonus è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato o in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di soci lavoratori di cooperative.

Il beneficio è escluso in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Condizioni di spettanza del bonus Sud

Il diritto alla fruizione del bonus è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto della normativa de minimis ( UE 1407/2013);
  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

Inoltre, l’incentivo non spetta se:

  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte dello stesso datore di lavoro o di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza ad esempio:
    • alla riassunzione, di un altro lavoratore licenziato negli ultimi sei mesi, da un rapporto a tempo indeterminato;
    • alla riassunzione di un altro lavoratore che abbia assunto per la stessa azienda con un contratto a tempo determinato per più di sei mesi e che sia terminato negli ultimi dodici mesi

Lavoratori per i quali spetta il bonus Sud

L’ incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni che risultino disoccupati;
  • lavoratori con più di 35 anni di età e oltre che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Con il termine “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, si intende quel lavoratore che nei 6 mesi precedenti all’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione (4.800 euro).

Assetto e misura del bonus Sud

Il bonus è pari all’esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (8060/12= 671,66€ massimale mensile).

In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Per poter fruire del beneficio, i datori di lavoro devono presentare, attraverso i consulenti del lavoro, o altri intermediari autorizzati, una domanda di ammissione sul sito dell’INPS.

L’INPS ha (finalmente) emanato il 16 luglio 2019 la Circolare n. 102 con la quale sono disciplinate le istruzioni operativi necessarie per la presentazione della domanda di ammissione al Bonus Sud.

Le domande potranno quindi essere presentate a partire dal 17/07/2019 e si potrà, finalmente, richiedere il bonus per tutte le assunzioni che rispettano le condizioni effettuate a partire dal 01/01/2019.