Il contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, introdotto nel 2003 e oggi disciplinato dal D. Lgs 81/2015, nasce con l’obbiettivo di dare la possibilità al datore di lavoro di inquadrare i lavoratori che vengono occupati solo in particolari giornate o per piccoli periodi di tempo.
I campi di applicazione del lavoro intermittente sono diversi: un esempio può essere una pizzeria o un ristorante che, a seguito di una commessa temporanea (evento speciale, ricorrenza ecc.) ha l’esigenza di impiegare del personale solo per quel giorno; ma anche esercizi commerciali, che in particolari periodi dell’anno, in cui si registrano notevoli incrementi di clienti e di vendite (es. festività natalizie), hanno bisogno di personale in più; o ancora, personale conducente di autobus impiegato soltanto per una gita o un viaggio occasionale.
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Modalità di comunicazione del lavoro intermittente
Il datore di lavoro, ogni volta che effettua la chiamata, deve darne comunicazione amministrativa preventiva esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- Sul portale Cliclavoro accedendo all’apposita funzione che permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda;
- via SMS (al numero 339.9942256), indicando il codice fiscale dei lavoratori esclusivamente nel caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e purché l’azienda sia registrata al portale Cliclavoro;
- via e-mail all’ indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, compilando il modello UNI intermittente scaricabile sul sito di Cliclavoro, in cui andrà inserito il codice fiscale e l’e-mail dell’azienda, il codice fiscale dei lavoratori interessati, il codice della comunicazione obbligatoria corrispondente al lavoratore, la data di inizio e la data di fine della prestazione;
- tramite l’App Lavoro Intermittente, effettuando il login e inserendo nella sezione “invia nuova comunicazione” il codice fiscale del lavoratore, la data di inizio e fine della prestazione e il codice della comunicazione obbligatoria corrispondente al lavoratore.
L’assunzione del lavoratore va invece comunicata ai servizi competenti con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori e va eseguita una sola volta, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente che può essere a tempo indeterminato o determinato (in questo caso non si applica la nuova disciplina sul contratto a tempo determinato).
Tipologie di lavoro intermittente
Sulla base di quanto previsto dal Jobs Act, il contratto intermittente può essere stipulato solo in determinati casi, ovvero quando:
- vi sono esigenze di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, previste dal CCNL;
- vi sono lavoratori di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno;
- la prestazione richiesta al lavoratore intermittente rientri in una di quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale 2004 che riprende il RD del 1923 n. 2567, in caso di mancata indicazione da parte dei C.C.N.L.;
È vietato ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero o presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario di lavoro, oppure nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Indennità di disponibilità nel lavoro intermittente
Nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente preveda un’indennità di disponibilità, il lavoratore ha l’obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dai C.C.N.L. e non può comunque essere inferiore ad un importo fissato con DM pari al 20% della retribuzione mensile.
Nel caso in cui il lavoratore non risponde alla chiamata del datore di lavoro, senza informarlo tempestivamente dell’impossibilità di rispondere, perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Inoltre, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può essere motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto.
Qualora non sia prevista alcuna indennità, il rapporto contrattuale si instaura solo nel momento in cui il lavoratore risponde alle chiamate del datore di lavoro.
Forma e durata del contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta con indicazione della durata del contratto, delle prestazioni che ne consentono la stipulazione, del trattamento economico e normativo e dell’eventuale indennità di disponibilità.
La durata massima del contratto a di lavoro intermittente, come confermato dal Jobs Act, non può superare i 400 giorni in 3 anni, fatta eccezione di alcuni settori quali turismo, pubblici esercizi, spettacolo. In caso venisse superato il suddetto limite di durata, la sanzione che viene applicata è la trasformazione in automatico del contratto di lavoro intermittente in un contratto a tempo indeterminato full time.
Per tutti gli altri aspetti previdenziali e assistenziali non disciplinati dalla legge, al lavoro intermittente si applica la normativa prevista per il lavoro subordinato.
Sanzioni in caso di violazione delle norme sul contratto di lavoro intermittente
Nel caso in cui il datore di lavoro omette di comunicare la chiamata del lavoratore con un a delle modalità sopra indicate, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 400€ fino ad un massimo di 2.400€ in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
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