Quando il lavoratore o il datore di lavoro decidono di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, devono rispettare il c.d. periodo di preavviso (art. 2118 c.c.), al fine di evitare che la risoluzione immediata del contratto possa recare un pregiudizio alle parti coinvolte.
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L’obbligo del preavviso
L’obbligo del preavviso sussiste sia in caso di licenziamento del dipendente sia in caso di dimissioni da parte di quest’ultimo. Al contrario, il preavviso non è dovuto solo in caso di:
- Licenziamento per giusta causa;
- durante il periodo di prova;
- recesso consensuale;
- scadenza naturale del contratto a termine;
- mancata ripresa del servizio a seguito di sentenza che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore svolge normalmente la sua attività lavorativa. Nel caso invece di mancata prestazione, la parte che recede deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso.
Durata del periodo di preavviso
Nella maggior parte dei casi la durata del periodo di preavviso è stabilita dai C.C.N.L. e varia a seconda del livello di inquadramento, della categoria dei lavoratori (impiegati, operai, quadri o dirigenti) e dell’anzianità aziendale. Normalmente, la durata del periodo di preavviso va comunicata al lavoratore nella lettera di licenziamento. Molti contratti collettivi prevedono che il preavviso decorre sempre dal 1° o dal 15 di ogni mese indipendentemente dal giorno in cui è stata consegnata la lettera.
In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso può essere comunicato al datore di lavoro oralmente o per iscritto. La comunicazione del periodo di preavviso non esonera il dipendente dal dover presentare le dimissioni telematiche tramite credenziali inps o un centro di assistenza fiscale o presso un consulente del lavoro abilitato a tale procedura.
Ferie e preavviso
Il periodo di preavviso decorre dal momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza ed è sospeso da eventi come la malattia, le ferie, la maternità o l’infortunio.
Il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a godersi le ferie durante il periodo di preavviso. Allo stesso modo il dipendente non può “mettersi in ferie” durante il periodo di preavviso in caso di dimissioni. Ricordiamo che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore ma è facoltà del datore di lavoro scegliere il periodo nel quale far godere le ferie. Quindi in caso di ferie durante il periodo di preavviso lo stesso si prolunga per un numero di giorni pari al periodo di ferie.
L’indennità sostitutiva del preavviso
In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso della parte (datore di lavoro o dipendente) recedente, è dovuta all’altra parte un’indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Il datore di lavoro è sempre tenuto a versare l’indennità sostitutiva in caso di:
- morte del lavoratore (misura prevista per dare una tutela in più alla famiglia del deceduto);
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre nei periodi protetti;
- licenziamento senza preavviso dichiarato illegittimo;
- risoluzione del contratto per fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.
In caso di mancato preavviso da parte del lavoratore recedente, l’indennità sostitutiva è trattenuta, in busta paga dall’azienda, dai compensi maturati e ancora spettanti al lavoratore.
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