L’art. 2222 del c.c. disciplina il contratto d’opera (o contratto di lavoro autonomo occasionale) che è quel contratto che può essere stipulato tra un lavoratore autonomo occasionale e un committente.
Il lavoratore autonomo occasionale è quel lavoratore che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Contenuti dell'articolo
- 1 Caratteristiche del contratto di lavoro autonomo occasionale
- 2 Forma del contratto di lavoro autonomo occasionale
- 3 La “Maxisanzione” in caso di impiego di lavoratori autonomi in “nero”
- 4 Aspetti contributivi e fiscali del contratto di lavoro autonomo occasionale
- 5 Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva
Caratteristiche del contratto di lavoro autonomo occasionale
Elementi caratteristici di questo contratto sono:
- la personalità della prestazione;
- l’autonomia, intesa quale libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore e l’assenza di vincoli di orario;
- l’oggetto, ossia il contenuto della prestazione e/o il raggiungimento di un risultato;
- il compenso fissato in funzione dell’opera o del servizio richiesto;
- l’assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- mancanza dei requisiti di abitualità e a prevalenza.
Il lavoratore autonomo occasionale si distingue quindi dal collaboratore e dal lavoratore autonomo abituale per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, per la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e per il carattere episodico dell’attività.
Forma del contratto di lavoro autonomo occasionale
L’art. 2222 c.c. non prescrive nessuna particolare forma del contratto di lavoro autonomo, fermo restando la possibilità di applicare sanzioni in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali in nero. La Corte di cassazione ha infatti più volte ribadito che la forma scritta è più opportuna soprattutto per evitare eventuali contenziosi.
È bene, pertanto, che sia presente un atto scritto che contenga:
- l’indicazione del committente e del lavoratore autonomo occasionale al quale si conferisce l’incarico;
- la descrizione dei lavori svolti dal committente e di quelli che dovranno essere svolti dal lavoratore incaricato;
- le modalità di svolgimento dell’incarico;
- gli obblighi delle parti;
- la durata dell’incarico;
- il corrispettivo che sarà erogato al lavoratore autonomo occasionale;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le modalità di recesso.
In particolare, per quanto riguarda la durata dell’incarico e l’entità del compenso, la legge non prevede limiti.
La “Maxisanzione” in caso di impiego di lavoratori autonomi in “nero”
In caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali “in nero” oppure di contratto di lavoro autonomo occasionale dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, il committente può andare incontro a pesanti sanzioni amministrative.
Dato che la legge non prevede nessun obbligo di stipulare il contratto di lavoro autonomo occasionale in forma scritta, il committente e il lavoratore possono utilizzare altri strumenti per dimostrare alla PA la regolarità del contratto. Tra questi strumenti rientrano:
- la registrazione del contratto di lavoro autonomo occasionale presso l’Agenzia delle Entrate;
- l’iscrizione del lavoratore autonomo occasionale presso la Gestione separata Inps, in caso di reddito annuo superiore ai 5.000 euro;
- il mod. 770, da cui si desumono le somme erogate a titolo di prestazioni occasionali a fronte di pregressi rapporti di lavoro, ecc.…
Aspetti contributivi e fiscali del contratto di lavoro autonomo occasionale
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
La soglia dei 5.000€ costituisce un limite solo dal punto di vista contributivo, ma ciò non vuol dire che il compenso percepito dal lavoratore autonomo occasionale non possa avere un importo maggiore.
Il reddito di euro 5.000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e pertanto in caso di superamento di detto importo i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Il massimale di reddito per il 2019 è invece pari a € 102.543,00.
L’aliquota contributiva (Circ. INPS 6/02/2019 n. 19) varia in base a diversi fattori:
- 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll;
- 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
L’onere contributivo è per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del datore di lavoro.
Il corrispettivo che viene erogato al lavoratore autonomo occasionale è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Detta ritenuta deve essere applicata a riduzione del compenso lordo e soltanto nel caso in cui la prestazione occasionale è svolta nei confronti di sostituti d’imposta (imprese e professionisti, società di persone e di capitali, associazioni ed enti di ogni tipo, condomini). In pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all’Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale.
Per l’attività svolta dal prestatore d’opera il committente non ha, infine, alcun obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto l’obbligo da parte del committente di preventiva comunicazione della prestazione sul canale telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche l’obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.
La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali essa sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
Con riguardo al termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.