Il rapporto di lavoro non è regolato solo dalle norme di legge ma anche e soprattutto dai contratti collettivi. Questi disciplinano sia gli aspetti economici-normativi del rapporto di lavoro sia le relazioni tra le organizzazioni sindacali.

Livelli di contrattazione

Esistono diversi livelli di contratti collettivi:

  • al 1° livello ci sono gli Accordi interconfederali (AI) stipulati dalle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e dallo Stato e i Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) stipulati dalle federazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  • al 2° livello ci sono i contratti collettivi territoriali stipulati dalle organizzazioni regionali o provinciali e i contratti aziendali o di prossimità, stipulati dal singolo datore di lavoro o dall’associazione del datore di lavoro con quella dei lavoratori.

I contratti appartenenti al primo livello si applicano ai diversi settori produttivi a livello nazionale, quelli appartenenti al secondo livello si applicano invece ai dipendenti della categoria o dell’azienda a livello regionale, provinciale o aziendale.

Contratti collettivi di diritto comune

I contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) sono stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro è un contratto atipico che ha natura privatistica e che si rifà quindi alle norme di diritto comune previste dal Libro IV del c.c. e in particolare all’art. 1322.

Efficacia soggettiva e oggettiva dei contratti collettivi

Ai sensi dell’art. 39 Cost. i sindacati registrati hanno personalità giuridica e quindi i contratti collettivi da essi stipulati hanno efficacia erga omnes, ovvero si applicano a tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

In realtà l’art. 39 della Costituzione non ha ancora trovato attuazione e quindi i contratti collettivi dovrebbero applicarsi solo agli appartenenti alle associazioni sindacali stipulanti (c.d. efficacia inter partes).

Nonostante ciò, la giurisprudenza si è consolidata negli anni e ha più volte affermato che i contratti collettivi producono i loro effetti (efficacia soggettiva) anche nei confronti di coloro che seppur non iscritti a dette associazioni, vi aderiscono implicitamente o esplicitamente.

L’adesione è considerata esplicita qualora, ad esempio, venga indicato nel contratto individuale o nella lettera di assunzione che si applicherà al rapporto un certo contratto collettivo. L’adesione è invece implicita quando il datore di lavoro, in mancanza di un obbligo giuridico in tal senso, applichi spontaneamente e costantemente un determinato contratto collettivo o almeno le sue clausole più rilevanti.

Questo principio è stato richiamato anche dal Protocollo siglato il 31/05/2013 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che prevede che l’accordo per la stipula del CCNL concluso dal 50% + 1 della rappresentanza e approvato a maggioranza semplice da parte dei dipendenti si applica a tutti i lavoratori.

Un’altra particolarità dei contratti collettivi riguarda il fatto che gli stessi possono contenere solo disposizioni migliorative delle condizioni dei lavoratori previste dalla legge e mai peggiorative (c.d. inderogabilità in peius o efficacia oggettiva del contratto).

I datori di lavoro possono decidere liberamente di iscriversi o meno ad un’associazione sindacale. In quest’ultima ipotesi il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di applicare un contratto collettivo o aderendovi volontariamente oppure rispettando implicitamente i contenuti dello stesso.

Contenuti e durata dei contratti collettivi

I contratti collettivi sono stipulati in forma scritta e sono costituiti da 4 parti:

  • normativa, composta dalle norme sul trattamento economico e normativo (esempio: disciplina degli scatti di anzianità, ferie, permessi, periodo di prova, apprendistato ecc..);
  • obbligatoria, composta dalle norme che disciplinano i rapporti tra le organizzazioni sindacali stipulanti;
  • gestionale, composta da tutti i provvedimenti relativi alla gestione del personale quali i provvedimenti sull’orario di lavoro, sulla cassa integrazioni guadagni, sulle relazioni industriali ecc..;
  • di rinvio, composta dalle disposizioni che rinviano ad un livello inferiore della contrattazione la disciplina di determinate materie.

I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno durata triennale e alla loro scadenza se non vengono rinnovati cessano di produrre i loro effetti e non sono più vincolanti tra le parti. Solitamente ogni C.C.N.L. prevede le regole da rispettare nel periodo delle trattative, cd. periodo di vacanza contrattuale, per garantire una copertura economica ai lavoratori.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto solo per aderire ad un altro C.C.N.L. diverso e più attinente al proprio ambito di attività aziendale. Se invece recede in modo unilaterale e senza alcuna giustificazione di carattere sostitutivo, la fattispecie è annoverata fra le ipotesi di inadempimento contrattuale.