I fringe benefit sono beni e servizi aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti. L’ammontare, il trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit varia a seconda del bene e servizio attribuito al dipendente.
Tali compensi in natura, derivanti dai beni e dai servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta in funzione del rapporto di lavoro in essere, possono essere erogati dal datore di lavoro o anche da un terzo che cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, sebbene non in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia con lui stipulato.
Contenuti dell'articolo
L’AUTO AZIENDALE
Uno dei fringe benefit di maggior diffusione è dato dall’utilizzo da parte del lavoratore dell’automezzo aziendale oltre che per scopi lavorativi anche per uso personale.
Gli automezzi interessati dalla disciplina dei fringe benefits sono espressamente riportati alle lettere a), c), m), del D.Lgs. 285/92, ossia:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
LE CONDIZIONI D’USO DEL VEICOLO ASSEGNATO AL DIPENDENTE E LA NUOVA PREVISIONE NORMATIVA
Le condizioni di utilizzo dell’automezzo rilevano sia per l’attribuzione dell’eventuale beneficio al lavoratore sia per la detrazione dei costi per l’impresa. A tal proposito ricordiamo che il veicolo può essere concesso al dipendente per:
- uso esclusivamente aziendale;
- uso promiscuo azienda-lavoratore;
- uso esclusivo del lavoratore.
Se con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente l’uso esclusivamente aziendale è privo di rilievo e l’uso esclusivo del lavoratore, al contrario, incide pesantemente e rileva per il valore normale che all’utilizzo esclusivo del bene può essere attribuito, merita un approfondimento la concessione del veicolo ad uso promiscuo.
Dall’anno 2020 infatti, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva in modo significativo la data di immatricolazione del mezzo e la data di assegnazione al lavoratore.
Fino al 30 giugno 2020 vale quanto stabilito dal D.L.81/2007 in base al quale “per gli autoveicoli indicati nell’ articolo 54, comma 1, lettere a), c)e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Dal 1° luglio 2020 invece, il valore del beneficio cambia a seconda del grado di emissione di anidride carbonica (c. 632/633 Legge di Bilancio 2020): “«a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021»
Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 quindi, le nuove regole di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo penalizzano i veicoli maggiormente inquinanti.
Infine, con riferimento al costo sostenuto dall’impresa, l’art. 164 TUIR stabilisce che sono deducibili nella misura del 70% quelli relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, intendendosi per quest’ultimo la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente.
In caso di acquisto o cessione del mezzo in corso d’anno, il riferimento è alla maggior parte del periodo di possesso del mezzo da parte del datore di lavoro. Qualora l’utilizzo in modalità promiscue non raggiunga detto lasso temporale, sono deducibili al 100% gli importi che sono stati tassati come reddito di lavoro dipendente mentre resta la deducibilità del 20% per la parte eccedente il periodo di uso promiscuo. Qualora, infine, l’automezzo sia assegnato in uso esclusivo al dipendente, per l’azienda è interamente deducibile il compenso in natura tassato in capo a detto dipendente.