Al fine di incentivare la formazione e l’occupazione giovanile, il legislatore ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di assumere giovani lavoratori con il contratto di apprendistato  (art. 41 c.1, D.Lgs. 81/2015).

In particolare, la legge disciplina tre tipologie di apprendistato, ovvero:

  • l’apprendistato professionalizzante;
  • l’apprendistato per l’istruzione secondaria;
  • l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

In questo articolo parleremo solo della normativa dell’apprendistato professionalizzante che è la tipologia più facilmente utilizzabile e quindi la più diffusa dai datori di lavoro.

Apprendistato professionalizzante limiti di età

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere utilizzato per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti) e , se in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni, ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale.

In più, l’art. 47 del D.Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche i soggetti beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione (NASpi, indennità speciale di disoccupazione edile, DIS-COLL), senza alcun limite di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Durata dell’apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere durata inferiore a 6 mesi (tranne che per i contratti legati ad attività stagionali) e durata superiore a 3 anni, fatta eccezione per le professioni artigiane individuate dai CCNL, per le quali la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni.

Al termine del contratto le parti possono recedere liberamente, nel rispetto del preavviso. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà il rapporto prosegue come un normale rapporto a tempo indeterminato, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di comunicare ai servizi per l’impiego la prosecuzione del rapporto.

Queste regole non valgono per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato, per i quali il recesso deve essere sempre giustificato.

Durante il periodo di apprendistato invece, le parti possono recedere solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Obbligo di formazione dell’apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere il Piano formativo individuale in cui vanno evidenziate le ore di formazione obbligatoria  e le competenze che l’apprendista dovrà acquisire nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.

La formazione professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, disciplinata dalle regioni, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

Nel contratto deve essere individuata anche la figura del tutor o referente aziendale che seguirà l’apprendista nel suo percorso formativo.

Sottoinquadramento apprendistato professionalizzante

Inoltre, il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale, fermo restando che la sua retribuzione subirà degli aumenti nel corso del periodo di formazione in relazione alle competenze acquisite e fino ad arrivare alla retribuzione corrispondente al livello di destinazione finale. Gli aumenti della retribuzione sono determinati dai CCNL applicato dall’azienda.

I limiti numerici delle assunzioni in apprendistato professionalizzante

Per evitare un utilizzo eccessivo di tale tipologia contrattuale, il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, varia in base al numero di dipendenti qualificati o specializzati già presenti al momento dell’assunzione:

  • da 0 a 3 dipendenti qualificati, massimo 3 apprendisti;
  • da 3 dipendenti qualificati in su, fino al 100% delle maestranze qualificate per le aziende fino a 9 dipendenti (10 in caso di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori titolari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione);
  • in rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate, per le aziende oltre i 9 dipendenti;
  • per le aziende con più di 50 dipendenti, l’assunzione con contratto di apprendistato è subordinata alla conferma a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (cosiddetta clausola di stabilizzazione art. 42, c.8, D.Lgs. 81/2015).

Tali vincoli non si applicano alle imprese artigiane (art. 4 L. n. 443/1985).

Costo e decontribuzione dell’apprendistato professionalizzante

Per favorire l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante il legislatore ha previsto degli incentivi di tipo contributivo. In caso di assunzione con contratto di apprendistato i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro e del dipendente, sono previsti in misura ridotta. Aziende fino a 9 dipendenti 1° anno il 3,11% 2° anno il 4,16%  e il 3° anno l’11,61%. Aziende oltre i 9 dipendenti 11,61% sin dal primo anno. La contribuzione a carico dell’apprendista è invece sempre del 5,84% (quindi inferiore alla generalità della contribuzione dei lavori dipendenti che è pari al 9,19%. In caso di aziende edili le percentuali di cui sopra è aumentato del 4,70% a titolo di contributo CIG.

Considerato che l’aliquota media della contribuzione conto azienda per i lavoratori a tempo indeterminato è pari, salvo agevolazioni per le assunzioni, pari a circa il 30% -33% è facile capire come l’apprendistato professionalizzante sia considerato dalla maggior parte dei datori di lavoro un contratto a cui ricorrere tutte le volte che siano rispettate le condizioni.

Un ulteriore vantaggio economico è costituito dalla totale deducibilità del costo dell’apprendista ai fini IRAP.

Al termine del periodo di apprendistato, se il rapporto di lavoro continua in un normale rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, i benefici della decontribuzione sono mantenuti per un altro anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro

Sanzioni per il mancato rispetto delle norme dell’apprendistato

La legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 100€ fino ad un massimo di 600€, in caso di inosservanza della forma scritta del contratto, mancata individuazione del tutor aziendale, inosservanza del divieto di retribuzione a cottimo, inosservanza delle disposizioni relative all’inquadramento e alla retribuzione dell’apprendista.

Nel caso invece di mancanza della formazione obbligatoria il rapporto di lavoro può essere trasformato dall’ispettorato del lavoro in un rapporto a tempo indeterminato fin dall’inizio con relativo recupero dei contributi non versati.

Per gli altri aspetti del rapporto di lavoro valgono le regole generali che si applicano al tutti i lavoratori (disciplina della maternità, malattia, infortunio ecc..).