Il Tfr, ossia il trattamento di fine rapporto, viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta di un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione di lavoro.
Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare o di cessione del credito a terzi.
Il TFR non è assoggettato a contributi previdenziali, ma è soggetto a tassazione separata.
Il TFR costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto.
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TFR:COME SI CALCOLA
L’importo del TFR va calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.
Tale quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno (le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero).
La quota di retribuzione annuale, così calcolata, deve essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ogni anno successivo(o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente).
La somma delle due componenti, accantonamento annuale e rivalutazione del fondo già esistente, deve essere corrisposta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, data dalla quale inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Nel caso di un rapporto di lavoro che sorge e si conclude nell’arco dello stesso anno non esiste un fondo, ma soltanto l’accantonamento da corrispondere senza alcuna rivalutazione.
Al 31 dicembre di ogni anno è necessario individuare la retribuzione utile dell’anno e dividerla per 13,5 per determinare la quota annua di TFR da accantonare.
QUOTA ANNUA TFR= RETRIBUZIONE UTILE : 13,5
Le voci che rientrano nel TFR sono tutte le componenti positive della paga che costituiscono un compenso per l’attività svolta dal lavoratore e che siano corrisposte in modo abituale.
Le principali voci di paga che rientrano nell’imponibile TFR sono:
- retribuzione globale di fatto, paga base, contingenza terzo elemento, elemento territoriale, scatti di anzianità e superminimo;
- tredicesima quattordicesima e altre mensilità aggiuntive
- compensi per lavoro straordinario non occasionale
- maggiorazione per lavoro notturno
- indennità di mensa, di cassa..
- indennità sostitutiva del preavviso
- somme corrisposte per ferie permessi e festività
CONTRIBUTO ADDIZIONALE AL TFR
Dal fondo accantonato alla fine di ogni anno per ogni dipendente il datore di lavoro deve detrarre un contributo a favore del Fpld (fondo pensione lavoratori dipendenti), pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e non sulla retribuzione utile ai fini del TFR).
Si tratta di un’anticipazione corrisposta mensilmente all’INPS dal datore di lavoro: alla fine di ogni anno il contributo viene recuperato dal datore di lavoro detraendolo dalla quota di TFR maturata da ciascun dipendente nel periodo di riferimento della contribuzione stessa. Quindi, seppure anticipato dal datore di lavoro, tale contributo rimane essenzialmente a carico dei lavoratori.
Per alcuni lavoratori con un regime contributivo particolare il datore di lavoro non versa (o versa parzialmente) il contributo dello 0,50%. In tali casi, al momento dell’accantonamento la deduzione non deve essere effettuata o deve essere effettuata nella misura rimasta a carico del datore di lavoro:
– il contributo non viene versato per le categorie di lavoratori per i quali il datore di lavoro non versa il suddetto contributo (apprendisti, lavoratori assunti con contratto di solidarietà);
– il contributo viene versato in misura ridotta (e quindi la deduzione va effettuata nella misura rimasta a carico del datore di lavoro) per i lavoratori per i quali il datore di lavoro beneficia di una riduzione dell’onere contributivo.
LA RIVALUTAZIONE ANNUA DEL TFR
L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un fondo individuale di TFR. L’intero fondo, con l’esclusione della quota maturata nell’anno, è soggetto a rivalutazione su base composta al 31 dicembre di ogni anno.
La rivalutazione del fondo si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Il suddetto incremento riveste la funzione di salvaguardia del valore reale dell’accantonamento annuale che ha assunto l’effettivo ruolo di retribuzione differita.
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE= [(INDICE DIC. – IND. DIC. PREC.) : IND. DIC. PREC. ] x 75% + 1,5%
Quando è necessario calcolare la rivalutazione del TFR per frazioni di anno (nel caso, ad esempio, di licenziamento avvenuto durante l’anno), il coefficiente si calcola facendo riferimento all’aumento verificatosi fra il mese di cessazione del rapporto e il dicembre dell’anno precedente.
Ai fini del TFR, le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero; quindi, se un dipendente cessa il lavoro prima del 15 del mese, si deve prendere come riferimento l’indice del mese precedente
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE= [(INDICE DIC. – IND. DIC. PREC.) : IND. DIC. PREC. ] x 75% + (1,5% x mesi lavorati) :12
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Le quote di rivalutazione del TFR che maturano dal 1o gennaio 2001 sono assoggettate annualmente, secondo il criterio di competenza, ad un’imposta sostitutiva a carico del dipendente pari al 17%.
Il sostituto d’imposta effettua il versamento, utilizzando il modello F24, in due rate:
- un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, da versare entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione. L’acconto può essere commisurato, se più favorevole, all’importo che presumibilmente sarà dovuto per l’anno in corso, salvo l’applicazione delle sanzioni per l’eventuale versamento minore del dovuto;
- il saldo da versare il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione, a seguito dei conteggi definitivi effettuati al 31 dicembre.
L’imposta deve essere detratta dal fondo accantonato.
TASSAZIONE DEL TFR
L’art. 17 del TUIR prevede per il TFR la cosiddetta “tassazione separata”. Significa semplicemente che l’aliquota IRPEF applicata non è quella basata sull’ultimo anno di stipendio, ma con l’aliquota media calcolata su tutti gli anni di servizio.
Per calcolare l’importo del TFR netto partendo dal TFR lordo bisogna prendere come riferimento le aliquote IRPEF degli anni di riferimento e il numero di anni e frazioni di anni di anzianità in servizio.
Il principio della tassazione separata TFR è quello dell’equità dell’imposizione fiscale, il quale prevede che il reddito prodotto su più anni non venga tassato con le aliquote di riferimento dell’anno di incasso ma con un’aliquota media.
Il calcolo del TFR con la tassazione separata è più favorevole per il lavoratore, in quanto determinerà un’imposta IRPEF inferiore a quanto dovuto applicando l’aliquota ordinaria relativa al momento dell’incasso effettivo della liquidazione.
DESTINAZIONE DEL TFR
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al lavoratore adeguate informazioni sulla possibilità di tenere il TFR “in azienda” o di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare (consegnando allo stesso il relativo modello TFR2).
Il lavoratore deve riconsegnare il modello TFR2 entro 6 mesi dalla data dell’assunzione, esprimendo la propria scelta. Se opta per il conferimento alla previdenza complementare, deve anche indicare il fondo prescelto.
Nel silenzio del lavoratore, il TFR viene comunque devoluto alla previdenza complementare.
Se nel corso di un precedente rapporto di lavoro il lavoratore aveva già espresso la volontà di destinare il TFR alla previdenza complementare, entro 6 mesi dalla nuova assunzione può solo scegliere di conferire il TFR ad una diversa forma previdenziale.
Se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR “in azienda”, il TFR accantonato viene gestito con modalità diverse, a seconda della dimensione aziendale :
- fino a 49 dipendenti è di competenza del datore di lavoro
- da 50 dipendenti il datore di lavoro deve versare il TFR al Fondo tesoreria costituito presso l’INPS (d’ora in poi FTINPS)
Per le aziende di nuova costituzione si considera la media nell’anno di inizio dell’attività; l’obbligo di conferimento al FTINPS decorre quindi solo al termine dell’anno solare.
Devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall’orario di lavoro, inclusi quelli non destinatari delle disposizioni sul TFR.
I lavoratori con contratto part-time sono computati in proporzione all’orario svolto.
Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo se in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore.
- con rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 3 mesi;
- a domicilio;
- domestici;
- stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine del rapporto di lavoro non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (ad esempio: il termine della campagna saccarifera);
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA), per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (ad esempio: lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili), oppure – al posto dell’accantonamento – la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR.
RICHIESTA ANTICIPO TFR: QUANDO IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO
Il lavoratore ha diritto di chiedere una sola volta nel corso del rapporto un’anticipazione del TFR cui avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto alla data della domanda.
La somma anticipata viene detratta dal TFR complessivamente spettante al lavoratore, determinando così – per quella parte – l’effetto estintivo dell’obbligo del datore di lavoro (per il caso di morte del lavoratore.
L’anticipazione differisce dal c.d. acconto, che può sempre essere chiesto prima della liquidazione definitiva del TFR spettante, senza che sia richiesta la sussistenza di particolari presupposti.
L’anticipazione può essere richiesta per:
– l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
– la necessità di sostenere spese sanitarie;
– sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi.
La richiesta di anticipazione per le spese sanitarie e per l’acquisto della casa deve essere giustificata dalla contemporaneità e dalla necessità della somma occorrente.
-Acquisto della casa: Per prima casa (per sé o per i propri figli) si intende un immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.
La sussistenza dei requisiti può risultare da una dichiarazione resa ad un notaio o da altri documenti idonei.
Non è necessario che il lavoratore abbia già sostenuto la spesa.
La spesa può riguardare anche costi accessori, come il viaggio o il soggiorno presso località in cui deve essere effettuato l’intervento.
- astensione facoltativa per maternità;
- formazione
Possono pertanto richiedere l’anticipazione i lavoratori assunti a tempo indeterminato che:
- genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono del congedo parentale;
- hanno presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipano a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione del mese precedente la data di inizio del congedo.
Quando ricorrono le condizioni richieste, il lavoratore ha diritto ad un’anticipazione del TFR spettante a quella data nella misura massima del 70%.
Il calcolo deve essere effettuato come se alla data della richiesta dovesse cessare il rapporto di lavoro. Di conseguenza si sommano tutti gli importi accantonati (compreso quello eventualmente maturato al 31 maggio 1982) e si procede alla rivalutazione.
ANTICIPO TFR SENZA MOTIVAZIONE
E’ possibile richiedere un anticipo del Tfr senza motivazione potendo, però, avere in tal caso massimo fino al 30% dell’importo di Tfr maturato e non è detto sempre che il datore di lavoro accetti la richiesta di anticipo del Tfr.
E la richiesta di anticipo del Tfr per detti motivi si può presentare all’azienda per cui si lavora solo se si sono maturati almeno 8 anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha infatti, piena facoltà di negare l’anticipo richiesto.
L’anticipo del Tfr si può richiedere nel caso di difficoltà economiche, questa motivazione rientra tra i motivi personali per cui si può chiedere per legge l’anticipo del Tfr.