I contributi nel settore dell’edilizia

Per i lavoratori del settore edile vigono particolari regole retributive e normative.

Nel settore dell’edilizia infatti, alcuni compensi, come quelli relativi alle ferie e alle integrazioni delle indennità corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, non vengono pagati direttamente dal datore di lavoro ma vengono erogati tramite le Casse Edili, ovvero degli enti bilaterali e paritetici costituiti a livello territoriale.

Tutti i datori di lavoro che applicano alla loro azienda i C.C.N.L. del settore edile sono obbligati ad iscriversi alla Cassa Edile e a versare mensilmente la contribuzione.

Elementi dei contributi nel settore dell’edilizia

La contribuzione da versare alla Cassa edile comprende sia gli accantonamenti per la gratifica natalizia e per le ferie, sia i contributi previsti a livello territoriale come ad esempio, il contributo APE, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa ecc.

I contratti collettivi fissano il contributo a favore della Cassa edile entro un massimo del 3% degli elementi della retribuzione, ripartito per 1/6 a carico dei lavoratori e 5/6 a carico del datore di lavoro.

Inoltre, nel settore edile la contribuzione si calcola su una retribuzione corrispondente a 40 ore settimanali a prescindere dalle ore effettivamente prestate dal lavoratore (c.d. retribuzione virtuale). Tuttavia, questa regola si applica solo nei casi di assenze ingiustificate e per i lavoratori a tempo pieno.

Nelle ipotesi invece di assenze per malattia, maternità, infortunio, CIG, ferie, riposi annui e altre assenze giustificate previste dai C.C.N L., la retribuzione imponibile si calcola secondo le regole ordinarie considerando solo le ore di lavoro effettivamente prestate.

La riduzione contributiva in edilizia

Per le aziende del settore edile il legislatore ha confermato anche per il 2019 la possibilità di usufruire di una particolare riduzione contributiva (art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995).

La riduzione spetta solo a quei datori di lavoro classificati nel settore industria (codificati ai fini INPS con codice statistico contributvo da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con codice da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909). Restano escluse tutte le attività che non costituiscono in senso stretto attività edili, come ad esempio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • deve aver un DURC regolare;
  • deve rispettare le disposizioni normative e retributive dei C.C.N.L.;
  • non avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme di sicurezza.

I datori di lavoro che rispettano le suddette condizioni, hanno diritto ad una riduzione contributiva pari (per il 2019) all’11,50% dei contributi INPS conto ditta, con esclusione dei contributi al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti del contributo integrativo versato a copertura della disoccupazione involontaria.

Inoltre, la riduzione si applica solo nei confronti degli operai occupati 40 ore a settimana e non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Secondo la circolare Inps n. 269 del 30 ottobre 1995,  la riduzione compete anche nei casi in cui l’orario degli operai full-time non abbia raggiunto le 40 ore ma sia stata versata la contribuzione virtuale fino a concorrenza dell’orario contrattuale ordinario, nonché nei casi in cui le 40 ore settimanali non siano state raggiunte a causa di assenze giustificate (malattia, maternità, infortunio, ecc..).

Modalità di presentazione della richiesta di riduzione contributiva

I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa riduzione contributiva devono presentare un’apposita istanza telematica avvalendosi del modulo RID-EDIL disponibile nel cassetto previdenziale aziendale dell’INPS.

Le richieste di riduzione contributiva saranno sottoposte a controllo e definite dall’INPS. In caso di esito positivo sarà rilasciato al datore di lavoro un codice di autorizzazione (7N) che dovrà essere utilizzato nel flusso Uniemens.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, può inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale.

Quando la riduzione contributiva non spetta

La riduzione contributiva non spetta innanzitutto nelle ipotesi in cui non vengono rispettati i requisiti di cui sopra, ovvero in particolare in caso di mancanza di regolarità contributiva dell’azienda, nonché per quei lavoratori ai quali sono già applicate altre agevolazioni contributive di qualunque titolo.