La disciplina del lavoro autonomo occasionale

Le prestazioni di lavoro occasionali sono utilizzate da soggetti che hanno interesse nell’usufruire(lato datore di lavoro)e fornire (lato lavoratore) attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali differisce a seconda che il loro utilizzo avvenga nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure in ambito familiare da parte di un una persona fisica (c.d.“privati”).

Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia”.

Il datore di lavoro (c.d. utilizzatore)e il lavoratore (c.d. prestatore) devono preventivamente registrarsi su un’apposita piattaforma informatica INPS, attraverso la quale vengono gestite tutte le operazioni relative al rapporto.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono attività lavorative svolte entro i seguenti limiti, riferiti all’anno civile(dal 1° gennaio al 31 dicembre) di svolgimento della prestazione.

E’ ammessa la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro occasionale:

a) per ciascun prestatore con un solo utilizzatore con un compenso di importo non superiore a 2.500 euro e di durata fino a 280 ore;

b)per ciascun utilizzatore con un solo prestatore con un compenso di importo non superiore a 2.500 euro e di durata fino a 280 ore;

c) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

 d) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
d-bis) per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Sono, tuttavia, computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150), nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’utilizzatore può avvalersi di qualsiasi soggetto per lo svolgimento di prestazioni occasionali.
E’ in ogni caso vietato l’utilizzo di un soggetto con il quale è in corso o è cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, pena la conversione sin dall’inizio in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato se ne è accertata la natura subordinata.
Possono ricorrere al contratto di  prestazione occasionale gli utilizzatori che occupano fino a 5 dipendenti, nel calcolo sono esclusi gli apprendisti.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è ammesso per lo svolgimento di qualsiasi attività ed in ogni settore, ad eccezione dei seguenti casi:
  • esecuzione di appalti di opere o servizi
  • utilizzo da parte di imprese dell’edilizia e settori affini

Per l’istaurazione del rapporto, il prestatore deve effettuare la registrazione, anche tramite un intermediario delegato, all’interno della piattaforma informatica INPS, e l’utilizzatore  oltre alla registrazione deve versare le somme necessarie, e una volta che queste risultano contabilizzate e disponibili, comunicare di volersi avvalere della prestazione.

La misura del compenso è fissata dalle parti nel rispetto di un minimo orario di  9 euro, ad eccezione del settore agricolo per il quale il compenso minimo corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva.
L’importo del compenso giornaliero deve comunque essere pari a 36 euro, cioè alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore.
La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo di 9 euro orari.
Gli oneri contributivi previdenziali e assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.
Qualora non vengano rispettati il limite economico oppure la durata complessiva della prestazione nell’arco dello stesso anno civile, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all’INPS oppure delle disposizioni che vietano il ricorso al contratto di prestazione occasionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

I nuovi limiti nell’utilizzo del lavoro occasionale

La legge di bilancio 2023 ha raddoppiato il valore massimo complessivo delle prestazioni di lavoro occasionale acquisibili da ciascun utilizzatore: i relativi compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, passano infatti da € 5.000 a € 10.000 (nuovo limite massimo) nell’anno civile.

È stato altresì confermato l’innalzamento della soglia occupazionale per il divieto al ricorso al lavoro occasionale: non possono infatti acquisire prestazioni di lavoro occasionale, in generale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anziché 5, come nell’attuale formulazione della norma).

Prestazione occasionale: nuove regole in agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre introdotto un’apposita disciplina per il lavoro occasionale nell’agricoltura, valida per il biennio 2023-2024.

L’obiettivo è quello di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, al tempo stesso assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato si intendono attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, e rese da soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale (ad eccezione dei pensionati) e che siano: disoccupati, pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno (ovvero soggetti in stato di semilibertà).

La durata si computa prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sè del contratto, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva, non aver avuto rapporti di lavoro ordinari in agricoltura nei 3 anni precedenti.

I datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo devono darne preventiva comunicazione al competente Centro per l’Impiego.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso dal datore di lavoro, con pagamento tracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I compensi dovuti possono essere erogati su base settimanale, quindicinale o mensile.

Il suddetto compenso è esente da qualsivoglia imposizione fiscale ed è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico. Su di esso, inoltre, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola.

Sanzioni in caso di superamento del limite previsto

In caso di superamento del limite di durata previsto (45 giornate annue), il rapporto di lavoro occasionale a tempo determinato si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Mentre in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione sopra menzionata, ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli espressamente previsti (come parimenti elencati sopra), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.