Il lavoratore può decidere di interrompere volontariamente e in qualsiasi momento il rapporto di lavoro.

Le dimissioni costituiscono quindi un “atto ricettizio” i cui effetti decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza. In più, la legge stabilisce che non è necessaria l’accettazione da parte del datore di lavoro e che allo stesso modo, il dipendente non è tenuto a fornire cause o giustificazioni.

Tuttavia, il lavoratore è tenuto a dare un preavviso al datore di lavoro, tranne nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, dimissioni della lavoratrice madre o del padre lavoratore e nel caso di dimissioni durante il periodo di prova. La durata del preavviso è stabilita dai C.C.N.L.

In caso di mancato preavviso il datore di lavoro può trattenere dai compensi di fine rapporto la somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di preavviso.

Modalità di presentazione delle dimissioni

Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali costrizioni o forzature, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie possono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, nonché le regole per la loro revoca.

In particolare, la legge stabilisce che il lavoratore che intende presentare le proprie dimissioni può scegliere tra due opzioni:

  • rivolgersi ai soggetti abilitati, ovvero ai Consulenti del lavoro, ai CAF, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione).
  • inviare il modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del lavoro (cliclavoro.gov.it), purché sia munito del Pin INPS Dispositivo.

Nel caso in cui i lavoratori decidano di rivolgersi ai soggetti abilitati, sono obbligati a presentarsi fisicamente presso gli uffici, muniti di documento di riconoscimento. In caso contrario, i soggetti abilitati non possono proseguire con la comunicazione telematica delle dimissioni.

Infatti, la legge (allegato B del Decreto Minist. Del 15/12/2015) stabilisce che i soggetti abilitati hanno la responsabilità di accertare l’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo di dimissioni. La finalità è quella di evitare eventuali costrizioni o forzature nella presentazione delle dimissioni.

All’interno del modulo di dimissioni dovrà essere indicato anche l’indirizzo mail del datore di lavoro. In questo modo una volta inoltrato il modulo questo sarà inviato anche al datore di lavoro che verrà a conoscenza delle dimissioni del lavoratore.

Eccezioni alle dimissioni telematiche

Sono escluse dal campo di applicazione della procedura telematica le dimissioni rese:

  • nelle sedi protette, ovvero davanti alle Commissioni di conciliazione formate presso Ispettorati territoriali del lavoro o alle Commissioni di certificazione);
  • durante il periodo di prova;
  • dal lavoratore domestico;
  • dai lavoratori marittimi;
  • dai dipendenti del settore pubblico;
  • dalle lavoratrici in maternità.

Revoca delle dimissioni

Il modello di dimissioni inviato e salvato in formato PDF sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati sono necessari in quanto richiesti qualora il lavoratore decidesse di revocare le dimissioni già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

In caso di mancato completamento della procedura prevista o in caso di dimissioni presentate con modalità diverse da quelle telematiche sono inefficaci. In questi casi è opportuno che il datore di lavoro inviti il lavoratore a procedere con le modalità giuste previste dalla legge. Qualora, nonostante i solleciti, persista l’inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a contestarne l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro tramite l’avvio di un procedimento disciplinare al termine del quale potrà sanzionare la condotta illecita come “dimissioni”, ricorrendo i presupposti dell’assenza ingiustificata, come da recente pronuncia del Tribunale di Udine di cui argomenteremo nell’ultimo paragrafo.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro entro 5 giorni dalla data delle dimissioni deve comunicare telematicamente ai Servizi per l’impiego, la cessazione del rapporto di lavoro, indicando come data di cessazione quella dell’ultimo giorno lavorato.

Se il datore di lavoro altera o manomette i moduli delle dimissioni trasmessi dal lavoratore è passibile di una sanzione che va dai 5.000 ai 30.000 euro.

Assentarsi senza giustificazione equivale a dimettersi

Il Tribunale del lavoro di Udine, nel contesto di una controversia tra un dipendente ed il proprio datore di lavoro, ha stabilito che assentarsi dal lavoro senza fornire nessuna giustificazione, allo scopo di ottenere un licenziamento per assenza ingiustificata, è da censurare.

In situazioni come queste infatti, saremmo di fronte ad atteggiamenti i quali lasciano presumere che l’intento perseguito dal lavoratore sia quello di acquisire illegittimamente l’indennità NASPI, riconosciuta solo in caso di disoccupazione involontaria.

Al fine di evitare abusi di questo tipo, i quali comporterebbero ricadute economiche sia per il datore di lavoro sia per le finanze pubbliche, nel comportamento del prestatore di lavoro è stata ravvisata la risoluzione del rapporto e ciò a prescindere dalle procedure telematiche previste dall’art. 26 del Dlgs 151/2015.

Il Tribunale friulano infatti, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa che ha interessato la materia delle dimissioni, ha rigettato il ricorso presentato dal dipendente contro la risoluzione del rapporto di lavoro, avente come causale “dimissioni” e comunicata dallo stesso datore di lavoro dal competente Centro per l’impiego, stabilendo in tal modo che l’assenza ingiustificata del lavoratore dal posto di lavoro equivalga alle dimissioni del soggetto medesimo.