La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato.

L’istituto della CIGO è stato riformato con il D.Lgs. n. 148/2015. L’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria è concesso solo in determinati settori e in presenza di determinate condizioni.

Campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria

La disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria trova applicazione solo alle seguenti imprese (art. 10 D.Lgs. 148/2015):

  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, dell’edilizia e affini, Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco, imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Imprese artigiane dell’edilizia e affini e imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali e cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.

Sono invece escluse:

  • le imprese artigiane (ad esclusione del settore edile);
  • le imprese del terziario;
  • le imprese del credito, assicurazioni e dei servizi tributari;
  • le aziende dello spettacolo;
  • le aziende armatoriali, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna.

Lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria

La prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria spetta a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compreso gli apprendisti e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, è necessario che i lavoratori per i quali viene effettuata la richiesta, possiedano un’anzianità di servizio pari ad almeno 90 giorni di effettivo lavoro.

A tale fine vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale nonché i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni o astensione obbligatoria. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori (co. 2, art. 1, D.Lgs 148/2015).

Durata massima della cassa integrazione guadagni ordinaria

Il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria può durare per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi.

Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini il limite di durata massima dei trattamenti è pari a 30 mesi in un quinquennio mobile (art. 4 co. 2 D.lgs. 148/2015).

Il trattamento economico di cassa integrazione guadagni ordinaria, può essere corrisposto ai lavoratori per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane.

L’impresa che abbia fruito dell’integrazione salariale per 52 settimane consecutive può promuovere una nuova domanda per la stessa unità produttiva per cui è stata concessa solamente quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. In caso di fruizione di periodi di CIG non consecutivi l’integrazione salariale non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Tali limiti non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

In ogni caso, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale (co. 5, art. 12, D.Lgs 148/2015).

Misura del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria

Il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Ogni anno, l’importo del trattamento non può superare un determinato limite stabilito dalla legge che per il 2019 è pari a:

  • 993,21€ per retribuzioni mensili lorde fino a 2.148,74€;
  • 1.193,75€ per le retribuzioni mensili lorde superiori a 2.148,74€.

Detti massimali sono incrementati del 20% per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria

La domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria va presentata in via telematica all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ad eccezione delle domande per eventi oggettivamente non evitabili, per i quali la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Nella domanda vanno indicati:

  • causa della sospensione;
  • durata della sospensione;
  • lavoratori interessati;
  • ore richieste;
  • numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente.

Alla domanda va allegata anche una relazione tecnica dettagliata in cui evidenziare gli eventi specifici che hanno determinato la sospensione dell’attività lavorativa e l’unità produttiva interessata. La relazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato.

In caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’integrazione salariale può essere erogato direttamente dal datore di lavoro che poi sarà rimborsato dall’INPS tramite conguaglio.

La contribuzione dovuta in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, maturano comunque i contributi figurativi calcolati sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

Inoltre, l’impresa beneficiaria è tenuta a versare un contributo ordinario il cui importo varia in base al settore di appartenenza e alle dimensioni occupazionali dell’azienda (1,90% per le aziende con meno di 50 dipendenti) nonché, un contributo addizionale pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate e relativamente ai periodi di CIG non superiori a 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Il versamento di detto contributo addizionale non è previsto quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dipendono da eventi oggettivamente non evitabili.