Dal 1° luglio 2020, in sostituzione dell’abrogato Bonus Renzi (art.3 c.1, DL 3/2020 conv. in L. 21/2020) è stato introdotto un “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” (c.d. taglio del cuneo fiscale) che viene erogato dal sostituto d’imposta.                                                                                                                                                                                                                     

Il beneficio viene erogato in modo automatico, salvo rinuncia del lavoratore.
I sostituti d’imposta determinano la spettanza del beneficio e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione (reddito previsionale e detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, dati comunicati dal lavoratore, ecc.).
Qualora, in sede di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Il trattamento integrativo è stato profondamente riformato dalla Legge di Bilancio 2022.

IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI)

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 l’art.1 del d.l. n. 3 del 2020 riconosceva a decorrere dall’anno 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1200 euro annui qualora, l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati e il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro.

Dunque, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo è necessario verificare tre condizioni:

  • Tipologia del reddito prodotto;
  • Capienza dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni spettanti sulle stesse tipologie reddituali;
  • Importo del reddito complessivo

I potenziali beneficiari del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

– dai redditi di lavoro dipendente;

– dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;

– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

– remunerazioni dei sacerdoti;

– le prestazioni pensionistiche comunque erogate;

– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2022: A CHI SPETTA

L’art.1 comma 3 della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato la modalità di determinazione e spettanza dello stesso.

La nuova normativa riconosce la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo nell’ipotesi in cui:

  • Il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro qualora vi sia la capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, in tal caso è riconosciuto per un ammontare pari a 1200 euro;
  • Il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000, qualora ci sia oltre al requisito della capienza anche quello dell’incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni, in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
  1. pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda
  2. non superiore a 1200 euro annui

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tener conto delle seguenti detrazioni spettanti per l’anno d’imposta 2022:

  • detrazioni per carichi di famiglia
  • detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
  • detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti finno al 31 dicembre 2021
  • detrazioni pe interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre per l’acquisto o la costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale
  • detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino a dicembre 2021
  • detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021

Le detrazioni appena esposte afferiscono alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 ma la cui detrazione si protrae nell’anno d’imposta 2022 ed eventualmente negli anni a seguire per effetto della rateazione.

Riepilogando per “capienza dell’imposta lorda” si intende che l’imposta lorda sia superiore rispetto alle detrazioni calcolate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e per “incapienza dell’imposta lorda” si intende che le detrazioni siano superiori all’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Il trattamento integrativo è riconosciuto dai sostituti d’imposta automaticamente senza attende alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituti d’imposta.

I sostituti devono determinare la spettanza del trattamento integrativo in base del reddito previsionale relativo all’anno in corso, alla “capienza” e “incapienza” ed effettuare il conguaglio di fine anno/cessazione e anche in base ad eventuali redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento comunicati dal lavoratore.

Il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del beneficio nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso.

Infatti il lavoratore può chiedere al sostituto d’imposta la non erogazione del trattamento integrativo nell’ipotesi in cui dispone di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo superando la soglia dei 28.000 mila euro, in tal caso il sostituto d’imposta può recuperare il trattamento integrativo eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro in sede di conguaglio di fine rapporto è tenuto a recuperare i benefici non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, e se ciò non può avvenire per incapienza della retribuzione l’art. 23, comma 3, del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, afferma che l’importo deve essere deve essere comunicato all’interessato il quale deve procedere al versamento entro il 15 gennaio del mese successivo.