Il premio di risultato 2019

Il premio di risultato è un compenso premiale che si aggiunge alla retribuzione base e che l’azienda può decidere di erogare ai dipendenti se vengono raggiunti determinati obiettivi.

Detti obiettivi sono fissati mediante appositi accordi con le organizzazioni sindacali che devono essere depositati entro 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione. Non ci sono regole precise da seguire per la determinazione degli obiettivi, i quali variano in base alle caratteristiche specifiche di ogni azienda, all’attività svolta e all’obiettivo specifico che l’azienda vuole raggiungere.

La finalità del premio di risultato è quindi quello di spingere i lavoratori ad impegnarsi di più nello svolgimento della prestazione lavorativa al fine di raggiungere determinati obiettivi e ottenere così una quota aggiuntiva di stipendio.

Detassazione dei premi di risultato

Per quanto riguarda la tassazione dei premi di risultato, la legge ha previsto la possibilità di usufruire della detassazione con imposta sostitutiva al 10%.

La retribuzione detassata al 10% non entra a far parte del reddito complessivo, con un conseguente aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e familiari e una diminuzione dell’IRPEF netta pagata allo stato.

Questa detassazione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza, innovazione e qualità. La sussistenza di questi requisiti deve essere verificata in base ai criteri definiti dal D.M. 25.03.2016.

Le somme interessate dalla detassazione non possono superare i 3.000€ annui lordi per l’anno 2019.

Le somme detassate concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali (come l’assegno per il nucleo familiare), ma non incidono nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in quanto non entrano nella formazione del reddito complessivo annuo che, tra le altre cose, oltre il limite di € 26.000, porterebbe il contribuente a non aver accesso al credito del “Bonus Renzi”.

 Inoltre, per le aziende che hanno coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è previsto anche uno sgravio contributivo del 20% dei contributi IVS a carico del datore di lavoro e dell’intera contribuzione a carico del lavoratore, da applicarsi massimo su una quota di premio non superiore a 800€.

Soggetti interessati alla detassazione sono i lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, a 80.000€.

I lavoratori aventi diritto alla detassazione pagheranno sulle somme percepite a titolo di premio di risultato, un’imposta IRPEF del 10%.

Affinché i lavoratori possano usufruire della detassazione è inoltre necessario che:

  • vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall’accordo;
  • venga raggiunto un incremento di produttività o redditività.

Precisazioni dell’Agenzia delle entrate sulla detassazione dei premi di risultato

L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’obiettivo incrementale non deve essere concordato in prossimità della scadenza del termine fissato dal contratto, ma lo stesso deve già essere stabilito a monte.

I contratti stabiliscono infatti, un termine congruo entro il quale gli obiettivi devono essere raggiunti e verificati, nonché i criteri oggettivi di misurazione e verifica degli incrementi di produttività. Quindi, secondo l’A.E. solo al termine del periodo previsto dal contratto deve essere verificato un incremento di produttività`, redditività` ecc., costituente il presupposto essenziale per l’applicazione del regime agevolato.

Se non vengono rispettati i criteri stabiliti dai contratti e il datore di lavoro corrisponde comunque il premio applicando il regime agevolato, allora dovrà recuperare la differenza di IRPEF e addizionali tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente.

Inoltre, secondo l’A.E., ai fini dell’applicazione della detassazione, qualora l’erogazione del premio risultasse subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi fra di loro alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurato sulla base di appositi indicatori.

Qualora invece il contratto specifichi espressamente che il raggiungimento dei diversi obiettivi debba avvenire in maniera non alternativa, la detassazione troverà applicazione esclusivamente sulla parte di premio i cui relativi parametri/indicatori abbiano rispettato il requisito dell’incrementalità produttiva o reddituale.

Premi di produzione 2019 anche come welfare aziendale

L’erogazione dei premi di produzione può avvenire anche nella forma di benefit di welfare aziendale. L’azienda può in pratica convertire il premio in servizi che non sono considerati redditi e che pertanto sono esenti sia dal punto di vista contributivo che fiscale.

Si tratta dei beni e servizi indicati all’art. 51 co. 4 del Tuir ovvero, automobili aziendali ad uso promiscuo, finanziamenti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso ai dipendenti, servizi gratuiti per il trasporto ecc..

I dipendenti possono quindi decidere se trasformare il premio con iniziative di welfare aziendale e quindi beneficiare della detassazione anche su beni e servizi esclusi dalla precedente normativa.