Alcune aziende mettono a disposizione dei propri lavoratori un servizio mensa, oppure offrono loro i c.d. buoni pasto (o ticket restaurant) o in alternativa una indennità sostitutiva giornaliera.

Che cosa sono e come utilizzare i buoni pasto

I buoni pasto (DPR 5 ottobre 2010 n. 207) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso e costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

In particolare, il buono pasto deve riportare:

– il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

– la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

– il valore facciale espresso in valuta corrente;

– il termine temporale di utilizzo;

– uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

– la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.

La legge stabilisce che buoni non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

I buoni pasto sono utilizzabili, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto.

Regime di imponibilità dei buoni pasto

L’art. 51, c. 2, lett. c), DPR 917/86 (c.d. TUIR) stabilisce che non costituiscono reddito imponibile,  le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

In particolare, i buoni pasto cartacei, non sono imponibili fino ad un importo pari a 5,29€ per ogni giornata di lavoro, quelli elettronici per un importo pari a 7,00€.

In ogni caso, il valore del buono pasto dovrà esse inteso al netto dei contributi obbligatori versati in conformità a disposizioni di legge e delle somme eventualmente trattenute al dipendente a concorrenza delle spese di mensa. Ciò vuol dire che se il valore nominale giornaliero del buono pasto è di 6 euro, l’imponibile previdenziale sarà pari ad 1€ (6,00 – 5,29 con arr.to all’unità di euro), i contributi previdenziali conto dipendente saranno pari a 0,09 centesimi (1,00*9,19%) e l’imponibile fiscale giornaliero sarà pari a 0,62, dato dalla differenza tra il valore al netto dei contributi (6,00 – 0,09) e il valore giornaliero esente (5,91—5,29).

L’indennità sostitutiva di mensa

Il datore di lavoro può anche scegliere di riconoscere ai propri dipendenti un’indennità sostitutiva del servizio mensa.

L’eventuale indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro ai lavoratori addetti ai cantieri edili non è imponibile fino a 5,29€ per ogni giornata di lavoro.

L’esenzione dell’indennità sostitutiva di mensa fino a euro 5,29 è applicabile, in linea di principio, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’attività del dipendente è prestata in modo stabile presso un’unità produttiva. Sono, quindi, esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati a una sede di lavoro (è il caso, per esempio, dei trasfertisti, che prestano la loro attività in luoghi di lavoro sempre diversi, nonché i dipendenti in trasferta temporanea presso sedi lavorative diverse da quelle abituali);
  2.  l’ubicazione del luogo di lavoro è tale che il dipendente per recarsi al più vicino posto di ristorazione e utilizzare i buoni pasto deve necessariamente impiegare un mezzo di trasporto, proprio o di terzi.

È da escludere, comunque, che lo stesso dipendente nella stessa giornata possa usufruire di più sistemi di ristorazione.

Le novità della Legge di Bilancio 2020 sui buoni pasto

La Legge di Bilancio 2020 sostituisce l’art. 51, c. 2, lett. c), DPR 917/86, rimodulando i limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto nel modo seguente (art. 1, c. 677, L. 160/2019):

  • per i buoni pasto cartacei il limite passa da € 5,29 a € 4,00;
  • per quelli elettronici il limite sale da € 7,00 a € 8,00.

Si delinea così una differenziazione tra prestazioni sostitutive e indennità sostitutive (per le quali restano immutate le regole).

Pertanto, dal 1° gennaio 2020 restano escluse dal valore imponibile della retribuzione:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4,00, aumentato a € 8,00 se rese in forma elettronica;
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29.