Tutti lavoratori hanno diritto alle ferie retribuite. Tale diritto infatti, è garantito sia dall’art. 36 della Costituzione che dal Codice civile (art. 2109) al fine di assicurare ai lavoratori sia la reintegrazione delle energie psico-fisiche che del tempo libero per prendersi cura delle relazioni personali, affettive e sociali.
Salvo diversa previsione da parte dei C.C.N.L. il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie all’anno. I contratti collettivi possono stabilire anche una durata superiore nonché i criteri di calcolo e le modalità di maturazione in caso di concomitanza con altri istituti quali la malattia, il congedo di maternità, il congedo parentale e gli altri congedi obbligatori o facoltativi.
I contratti collettivi normalmente stabiliscono la durata delle ferie in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio del lavoratore.
Il periodo di ferie, salvo quanto previsto dai C.C.N.L, va goduto:
- per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;
- per le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile quindi qualsiasi patto contrario è nullo. Le eventuali ferie non godute non possono essere sostituite con una indennità salvo nei casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero in caso di:
- ferie eccedenti il periodo minimo di 4 settimane all’anno;
- ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
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Ferie e malattia
Di norma, durante il periodo di congedo per malattia il lavoratore matura comunque le ferie come se stesse esercitando normalmente la sua attività lavorativa.
Secondo la giurisprudenza inoltre, in caso di malattia il diritto alla fruizione delle ferie non si estingue nel termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ma il lavoratore può fruire delle ferie maturate una volta terminato il periodo di malattia (Corte di Giustizia CE 10.09.2009, causa C-277/08).
Al contrario se il lavoratore si ammala durante le ferie, queste non vengono perse ma potranno essere fruite successivamente, purché il datore di lavoro sia tempestivamente informato.
La sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica la finalità delle stesse (Cass. SU 23.2.1998, n. 1947; Cass. 1.6.2000, n. 7303). Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all’INPS o all’ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circ. 17.5.1999, n. 109).
In genere, comunque, è la contrattazione collettiva a stabilire i casi o i criteri in cui la malattia comporta la sospensione delle ferie.
Inoltre, anche la malattia del bambino fino agli otto anni di età che comporti il ricovero ospedaliero, interrompe, su richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento (art. 47, D.Lgs. n. 151/2001).
Ferie e congedo di maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria o di congedo di paternità, le ferie continuano a maturare normalmente (artt. 22 c. 3 e 29 D.Lgs. 151/2001). Stesse regole valgono in caso di maternità anticipata.
Non danno invece diritto alla maturazione delle ferie i periodi di congedo facoltativo (congedo parentale), le ore di riposo per allattamento e le ore di permesso per la malattia del bambino (artt. 34 c. 5 e 48 D.Lgs. 151/2001)
Ferie e congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale consiste in un permesso di 15 giorni retribuiti che può essere usufruito dal dipendente che contrae matrimonio. In genere i contratti collettivi non escludono la maturazione delle ferie durante il congedo matrimoniale e, qualora il periodo di congedo coincida con le ferie, le stesse potranno essere fruite in un momento successivo.
Ferie e permessi per disabili
Il lavoratore disabile ha diritto mensilmente a dei permessi retribuiti o di 2 ore giornaliere o di 3 giorni continuativi o frazionati. Possono usufruire di detti permessi, se sono lavoratori dipendenti, anche i genitori e determinati familiari del disabile.
Durante la fruizione di detti permessi maturano regolarmente le ferie senza nessuna decurtazione, salvo diversa previsione da parte dei C.C.N.L.
Ferie e congedo straordinario
La legge (art. 42 c. 5-5 ter, D.Lgs. 151/2001) disciplina il congedo straordinario che può essere riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti che si occupano di un familiare gravemente disabile. Detto congedo ha durata massima di due anni.
A differenza del congedo per malattia e del congedo obbligatorio di maternità, il periodo di congedo straordinario non è utile al fine della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi (art. 42, c. 5 quinquies, D.Lgs. 151/2001 e Mess. INPS 17 giugno 2011 n. 13013).
Ferie e cassa integrazione guadagni
Le ferie non maturano durante la sospensione a zero ore, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa.
In mancanza di specifica previsione da parte dei C.C.N.L., il criterio che dovrebbe essere utilizzato ai fini della maturazione dei ratei mensili e quello del riproporzionamento su base annua (rapporto tra le ore lavorabili totali dell’anno e quelle effettivamente prestate).
Secondo il parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/2011, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa ci dovrebbe essere la possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente della CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie residue annuali, già maturare alla data di richiesta della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.
Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva
Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
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