Il legislatore ha stabilito che sono lavori usuranti tutte le mansioni elencate all’interno del d.lgs. 67/2011 o tutti coloro che svolgono turni notturni per un minimo di giornate all’anno.

Andando nel dettaglio, rientrano all’interno di questa categoria di lavoratori:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti;
  • Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

Dal 1° gennaio 2022, alle suddette categorie si aggiungono anche:

  • Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • Tecnici della salute;
  • Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • Operatori della cura estetica;
  • Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
  • Artigiani, operai specializzati, agricoltori;
  • Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • Conduttori di mulini e impastatrici;
  • Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • Portantini e professioni assimilate;
  • Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

 

Allo scopo di tutelare tutti i soggetti che svolgono attività gravose, il legislatore ha previsto due benefici, in particolare:

  • è concessa l’anticipazione dei limiti di età pensionabile di 2 mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati;
  • è prevista una riduzione del requisito contributivo: il limite di anzianità contributiva è ridotto di un anno ogni 10 di occupazione, fino ad un massimo di 24 mesi.

A quanto detto si aggiunge che l’aver svolto una delle attività precedentemente elencate per 6 anni negli ultimi 7 oppure in almeno 7 anni negli ultimi 10, a fronte del raggiungimento di almeno 63 anni di età e almeno 36 anni di contributi, permette agli assicurati di poter accedere all’anticipo pensionistico denominato APE Sociale, grazie al quale viene riconosciuto ai beneficiari un assegno mensile, per 12 mensilità, senza dunque il riconoscimento della tredicesima, interamente a carico dello Stato fino al raggiungimento dell’età pensionabile che, fino al 2024 incluso, sarà pari a 67 anni senza distinzione di sesso.

I datori di lavoro dovranno effettuare entro la scadenza prevista del 31 marzo 2022 la comunicazione relativa ai giorni di lavoro dei propri dipendenti impegnati in lavori gravosi svolti nell’anno 2021 sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.