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Bonus “Zes Unica”
L’art. 24 del Decreto Coesione definisce, in undici commi, un’agevolazione a favore dei “piccoli” datori di lavoro privati che assumono nella cosiddetta ZES unica (Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato di natura subordinata nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’incentivo per over 35 – Destinatari e durata
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro (imprenditori e liberi professionisti) che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione incentivata e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
I datori di lavoro in questione devono assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’incentivo è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ed è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
I soggetti interessati sono coloro che alla data di assunzione assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Condizioni per usufruire dell’incentivo
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e’ compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Per la piena operatività saranno necessari:
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- l’autorizzazione della Commissione europea;
- circolari operative INPS.
Inoltre devono essere rispettate le condizioni generali comuni a tutte gli incentivi contributivi ovvero:
- le condizioni e i principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015;
- le regole in materia di regolarità contributiva DURC previste dall’art. 1 (commi 1175 e 1176) della L. n. 296/2006).