Agevolazioni assunzioni 2023: una parte delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2023 sono state destinate agli incentivi per le assunzioni.

In particolare le novità riguardano l’assunzione dei percettori di Reddito di Cittadinanza, la proroga per il 2023 del beneficio contributivo in caso di assunzione di giovani under 36, e l’estensione a tutto il 2023 degli sgravi contributi in caso di assunzione di donne in stato di “svantaggio“.

Si tratta di agevolazioni già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022 che il Governo ha deciso di prorogare.

Il legislatore ha altresì specificato che per le assunzioni di tali soggetti che avverranno nel 2023, il limite massimo di importo di € 6.000 è stato elevato a € 8.000.

ASSUNZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Tutti i datori di lavoro che dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono a tempo indeterminato pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato alla somministrazione, potranno godere del diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di 8000 euro; nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità, e l’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore
assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Anche per i giovani, la legge di Bilancio 2023 estende le previsioni già in vigore dal 2021 e valide per tutto il 2022.

L’esonero al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 entro un limite annuo massimo di € 8.000.

Medesime regole degli anni precedenti con una novità: l’innalzamento dell’esonero contributivo, nella misura massima del 100% della contribuzione a carico dei datori di lavoro, sino ad un massimo di 8.000 euro annui.
I lavoratori coinvolti sono sempre quelli che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni).

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi nel caso in cui i datori di lavoro effettuino assunzioni in una sede o in un’unità produttive situate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero è subordinato inoltre al rispetto della seguente condizione:

  • il datore di lavoro che intenda fruire dell’agevolazione non deve aver proceduto, nei 6mesi precedenti l’assunzione e non deve procedere nei 9 mesi successivi la medesima data, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del lavoratore per il quali si intende usufruire dell’esonero.

L’agevolazione non si applica:

  • alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni avvenute ai sensi dell’art. 1, c. 106-108 L. 205/2017 (assunzioni agevolate Legge di Bilancio 2018);
  • ai contratti di apprendistato;
  • ai contratti di lavoro domestico;
  • ai rapporti di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale;
  • alla conferma in servizio dell’apprendista.

L’esonero contributivo, rimanendo le precedenti regole, non è cumulabile con:

  • “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”;
  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre12 mesi;
  • l’agevolazione a favore di donne prive di impiego regolarmente retribuito (L.92/2012) o donne svantaggiate;
  • la decontribuzione sud L. 78/2020.

ASSUNZIONE DI DONNE IN STATO DI “SVANTAGGIO”

L’esonero contributivo a favore dell’occupazione femminile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 entro un limite annuo massimo di 8.000 euro.

Rientrano nella nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
a) donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
b) “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici, di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. In tal caso ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, c. 1 lett. c-bis), DPR 917/86,c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

E’ importante ricordare che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (ULA) calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

COPERTURA DELLO STATO

L’esonero contributivo previsto non crea alcun pregiudizio ai lavoratori dal punto di vista della pensione perché la differenza viene messa dallo Stato.

Per i datori di lavoro l’agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui.

Se le assunzione vengono effettuate con contratto a tempo parziale, il massimale annuo deve essere proporzionalmente ridotto.

Va altresì  ricordato che l’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, e della regolarità contributiva (DURC)