La legge (art. 38 Cost., DL 663/79 conv. In L. 33/80 e art. 2110 c.c.) tutela tutti lavoratori dipendenti nel caso in cui questi si trovino nella materiale impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa di una malattia non professionale.

In questi casi infatti, il lavoratore non solo ha diritto ad assentarsi dal lavoro ma ha diritto anche alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo (c.d. comporto) e a percepire comunque una indennità nella misura e nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

Vediamo quindi come è disciplinato detto periodo di comporto, chi paga l’indennità e come si calcola.

Durata del periodo di comporto

La legge regolamenta la durata del periodo di comporto solo per gli impiegati (art. 6 RDL 1825/24), mentre per gli operai la durata di detto periodo è stabilita dai contratti collettivi, i quali possono stabilire che tale periodo sia calcolato in modo “secco”, se il periodo è riferito ad un’unica ed interrotta malattia, oppure in modo “frazionato”, se i contratti prevedono un arco di tempo entro il quale la somma dei periodi di malattia non può essere superiore ad un determinato limite di conservazione del posto (ad esempio 180 giorni nell’arco di un anno solare). In tal caso, si tiene conto di tutti gli eventi morbosi verificatisi in tale periodo di riferimento.

Durante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore dipendente a meno che non sussista una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo.

Al termine del periodo di comporto, se il lavoratore non torna a lavoro, il datore di lavoro lo può licenziare. Tuttavia, il lavoratore al termine del periodo di comporto, per evitare il licenziamento, può chiedere un’aspettativa non retribuita (nel caso in cui tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro).

Obbligi del lavoratore

La legge e i contatti collettivi impongono una serie di obblighi a carico del lavoratore che non può prestare l’attività lavorativa a causa di una malattia.

Innanzitutto, il lavoratore deve tempestivamente comunicare al datore di lavoro la propria assenza per malattia per giustificare l’assenza e per consentire i successivi controlli medici. Il lavoratore deve poi sottoporsi ad un accertamento sanitario da parte del medico curante, il quale dovrà rilasciare un’apposita certificazione attestante la diagnosi e la prognosi. Detta certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ Inps dal medico curante. L’Inps, a sua volta, mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia ricevuti dai medici.  Il datore di lavoro e l’Inps possono controllare lo stato di malattia del lavoratore solo mediante apposite strutture sanitarie durante determinate fasce orarie indicate dalla legge. L’assenza ingiustificata del lavoratore in dette fasce orarie può comportare la perdita del trattamento di malattia.

Calcolo indennità di malattia a carico dell’INPS

Il trattamento economico che spetta al lavoratore durante il periodo di malattia, può essere o a carico totale del datore di lavoro (nelle ipotesi non indennizzate dall’Inps) oppure a carico dell’Inps che eroga l’indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro. L’indennità a carico dell’Inps viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia ed è dovuta per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Per i lavoratori a tempo determinato, l’indennità è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. I primi 3 giorni di malattia (c.d. carenza) sono invece a carico del datore di lavoro, quando previsto dal C.C.N.L. applicato in azienda, il quale corrisponde il normale trattamento retributivo che sarebbe spettato in caso di svolgimento dell’attività lavorativa.

In generale, per i lavoratori dipendenti l’indennità erogata dall’Inps è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia, mentre successivamente è del 66,6%. Tuttavia ci sono delle eccezioni per alcune professioni specifiche, ovvero per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria a cui spetta l’80% della retribuzione per tutto il periodo di malattia.

Calcolo retribuzione media giornaliera

La retribuzione media giornaliera  R.M.G. utile per il calcolo dell’indennità, è calcolata sulla retribuzione lorda percepita nel mese precedente l’inizio della malattia. Se nel periodo di riferimento il lavoratore è stato assente per motivi a lui non imputabili (es. per CIG), si deve tener conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di presenza al lavoro. Le modalità di calcolo della R.M.G. variano a seconda che si tratti di impiegati o operai:

  • per gli impiegati la R.M.G. si calcola sommando la retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia e il rateo delle mensilità aggiuntive (più altre voci a carattere ricorrente non comprese nella retribuzione corrente mensile, es. premi) e dividendo il tutto per 30 (divisore fisso). Se il mese precedente non è stato interamente lavorato bisogna dividere la retribuzione lorda dei giorni lavorati per il numero dei giorni stessi;
  • per gli operai retribuiti a ore la R.M.G. si calcola dividendo la retribuzione del mese precedente quello di inizio della malattia per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (escluse quelle di malattia e tenendo presente che in caso di settimana corta il divisore va moltiplicato per 1,2 prima di dividere la retribuzione lorda), il risultato va sommato al rateo delle mensilità aggiuntive che va diviso per 25 (divisore fisso);
  • per gli operai retribuiti in misura fissa mensile la R.M.G. si calcola dividendo la retribuzione del mese precedente per il divisore fisso 26 (se interamente lavorato) e sommando il risultato per il rateo delle mensilità aggiuntive che va diviso per 25 (divisore fisso).

Integrazione indennità INPS ( c. d. Lordizzazione)

Nella maggior parte dei casi i C.C.N.L. stabiliscono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità Inps, che viene calcolata utilizzando il sistema della “lordizzazione”. Grazie a detto sistema, il datore aumenta “virtualmente” l’indennità che l’Inps riconosce al lavoratore, considerando l’incidenza dei contributi a carico di quest’ultimo. Questo perché se invece il datore erogasse l’intera differenza percentuale tra la normale retribuzione lorda mensile e l’indennità a carico dell’Inps, il lavoratore assente per malattia sarebbe pagato più di un lavoratore in servizio. Il coefficiente di lordizzazione si determina con la seguente formula: 100/(100-contr. C/ dipe). Una volta calcolato il coefficiente di lordizzazione, l’integrazione a carico dell’azienda si calcola sottraendo alla retribuzione spettante al lavoratore per i giorni lavorativi compresi nel periodo indennizzato l’indennità erogata dall’Inps moltiplicato appunto per il coefficiente di lordizzazione.

Richiesta di indennità di malattia direttamente all’INPS

Affinché il lavoratore richiedere l’indennità economica direttamente all’INPS, deve presentare una richiesta di pagamento alla sede territoriale competente, dichiarare di non aver ricevuto dal datore di lavoro alcuna somma a fronte dell’evento morboso oppure dichiarare l’importo riscosso se ha ricevuto una parte dell’indennità. Il lavoratore perde il diritto all’indennità in caso di mancanza di idonea certificazione, di inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo sul certificato o di assenza ingiustificata alle visite di controllo.