Il Decreto Coesione

Il D.L.  del 7 maggio 2024 n.60  (c.d. Decreto Coesione), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 maggio 2024, n. 105 ha reintrodotto una agevolazione contributiva per nuove assunzioni in favore dei giovani.

Tale agevolazione era già presente in forme leggermente diverse negli anni precedenti. Ma quest’anno, a causa di mancate proroghe e mancati provvedimenti legislativi, non era stata più confermata. Di fatto attualmente e fino al 1° settembre 2024 non ci sono agevolazioni applicabili per i giovani over  30, anche se non hanno mai lavorato.

L’incentivo 2024 giovani under 35

L’art 22 del decreto coesione, ai comma 1 e 2, prevede che ai datori di lavoro privati, che dal dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro a tempo determinato) giovani che  non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l ‘esonero  totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAI, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Detto limite massimo passa a 650 euro su base mensile, qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata in una nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ZES Sud – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione del 120% previsto dal d.lgs. 216/2023.

Le condizioni per poter usufruire dell’incentivo under 35 del 2024

Il comma 5 dell’articolo 22  stabilisce che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare, presso la medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica del giovane.

La violazione a tali divieti comporterà la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Il datore di lavoro dovrà tenere fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi, come previsti dall’articolo 31, del D.L.vo n. 150/2015:

– essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare);

– rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro (assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale);

– rispettare le tutela sulle condizioni di lavoro;

– rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL.

Inoltre, il nuovo incentivo per essere  operativo dal 1° di settembre avrà bisogno sia dell’autorizzazione da parte della Commissione UE che del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire le modalità attuative dell’esonero (oltre che ovviamente “le solite” circolari INPS).

Conclusione

A parere dello scrivente, quest’anno si è intervenuto molto tardivamente nel rendere disponibile un agevolazione contributiva per gli over 30.

E’ anche troppo stringente la condizione che il giovane non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato.

Perché un possibile lavoratore dovrebbe essere escluso da tale agevolazione se una volta magari 10 anni prima era stato assunto a tempo indeterminato e magari per soli 6 mesi ?

Al contrario degli anni precedenti, per il sud l’unica maggiore agevolazione, rispetto al resto del territorio nazionale, è la maggiorazione dell’esonero a 650 euro rispetto i 500 di esonero del territorio nazionale. Sarebbe stata gradita una maggiore durata dell’esonero a 36 o 48 mesi per favorire davvero le assunzione nella cosiddetta Zona  Economia Speciale Unica per il mezzogiorno – ZES unica (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Dal 01 settembre comunque non ci saranno agevolazioni disponibili per persona nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni a prescindere da quanto perdura il loro stato di disoccupazione. Sarebbe il caso di intervenire per questo specifico target al fine di non ostacolarlo nel re-inserimento nel mercato del lavoro.